principali novità del 730-2013

27.03.2013 18:40
Le principali novità contenute nella dichiarazione dei redditi modello 730/2013 sono le seguenti:
  • non sono dovute l'Irpef e le relative addizionali, perché sostituite dall'IMU, sul reddito dominicale dei terreni non affittati, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle imposte sui redditi;
  • non sono dovute l'Irpef e le relative addizionali, perché sostituite dall'IMU, sul reddito dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d'uso gratuito;
  • chi presta l'assistenza fiscale esporrà nel prospetto di liquidazione (sezione Altri dati) l'ammontare dei redditi fondiari non imponibili, in quanto già assoggettati ad Imu. Tale importo potrà assumere rilievo nell'ambito delle prestazioni previdenziali e assistenziali;
  • per gli immobili esenti dall'IMU, anche se non locati o non affittati, continuano ad applicarsi, se dovute, l'Irpef e le relative addizionali. La presenza di una causa di esenzione dall'IMU va evidenziata nel quadro dei terreni (colonna 9) e nel quadro dei fabbricati (colonna 12);
  • il reddito dei fabbricati di interesse storico o artistico concessi in locazione è costituito dal maggiore importo tra la rendita catastale, rivalutata del 5 per cento e ridotta del 50 per cento, e il canone di locazione ridotto del 35 per cento. Nel quadro B la rendita catastale dei fabbricati di interesse storico o artistico va indicata nella misura ridotta del 50 per cento;
  • se l'immobile in parte è utilizzato come abitazione principale e in parte è concesso in locazione, nel quadro B, relativo ai redditi dei fabbricati, va indicato il codice di utilizzo '11' (locazione in regime di libero mercato) o il codice '12' (locazione a canone "concordato");
  • i soci di società semplici indicano le quote di spettanza dei redditi fondiari risultanti dal modello Unico Società di Persone 2013, riportando nella colonna 2 (Titolo) del quadro A il codice 5 e/o 10 e nella colonna 2 del quadro B (Utilizzo) il codice 16 e/o 17;
  • i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera, imponibili ai fini Irpef per la parte eccedente 6.700 euro, vanno evidenziati indicando il codice 4 nella colonna 1 (tipologia reddito) dei righi da C1 a C3. Nella colonna 3 (reddito) va riportato l'intero ammontare dei redditi percepiti, comprensivo della quota esente. Chi presta l'assistenza fiscale terrà conto, per l'anno 2012, della sola parte di reddito eccedente 6.700 euro, mentre per il calcolo dell'acconto Irpef dovuto per il 2013 verrà considerato l'intero ammontare del reddito percepito;
  • per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 la detrazione d'imposta è elevata dal 36 al 50 per cento, nel limite di spesa di 96.000 euro. La stessa detrazione è estesa agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza. Infine da quest'anno, non è più prevista la possibilità, per i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni, di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali. Tutti i contribuenti devono ripartire l'importo detraibile in 10 quote annuali;
  • la detrazione del 55 per cento, relativa agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici, è prorogata al 30 giugno 2013 ed è estesa anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
  • è possibile destinare una quota pari all'otto per mille del gettito Irpef alla Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, alla Chiesa apostolica in Italia o all'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia;
  • è possibile dedurre dal proprio reddito complessivo, fino all'importo di 1.032,91 euro, le erogazioni liberali in denaro a favore della Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, dell'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni e della Chiesa Apostolica in Italia;
  • i contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli sono deducibili dal reddito complessivo solo per la parte che eccede 40 euro;
  • i dati relativi agli acconti per l'anno 2012 ricalcolati in presenza di redditi derivanti dagli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico vanno indicati nelle colonne da 7 a 10 del rigo F1.

PRINCIPALI SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE DEL MOD. 730-2013:

 

28 febbraio 2013

Riceve dal sostituto d'imposta la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite.

 

31 maggio 2013

Presenta al Caf la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef.

 

17 giugno 2013

Riceve dal Caf copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.

 

A partire dal mese di luglio 2013
(Per i pensionati a partire dal mese
di agosto o di settembre 2013)

Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33 % mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (o degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,40% mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni nei mesi successivi.

 

Entro il 01 luglio 2013

 

 

Entro il 30 settembre 2013

Comunica al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.

 

Entro il 25 ottobre 2013

Può presentare al CAF la dichiarazione 730 integrativa.

 

A novembre 2013

Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,40% mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre.

 

Entro l'11 novembre 2013

Riceve dal Caf copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo.

 

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